I modelli di notebook potenzialmente coinvolti nel richiamo sono stati prodotti a partire dal marzo 2013 fino al mese di ottobre 2016 e HP ha annunciato un nuovo richiamo di oltre 100 mila batterie agli ioni di litio integrate sui computer portatili. La notizia è stata data dalla Consumer Product Safety Commission, all'interno di una nota pubblica ufficiale. Alla nuova campagna si aggiunge quella dello scorso giugno dove HP richiamava negli USA 41.000 batterie. Il motivo è ad un possibile surriscaldamento che può provocare incendi e ustioni sulle unità integrate nei modelli HP, Compaq, HP ProBook, HP Envy, Compaq Presario e HP Pavilion acquistati da marzo 2013 fino ad ottobre 2016. I clienti dovrebbero smettere immediatamente di utilizzare le batterie richiamate, rimuoverle dai computer portatili e contattare HP per una batteria sostitutiva gratuita. Fino a quando non si disporrà della batteria sostitutiva i consumatori dovrebbero utilizzare i propri computer portatili collegandoli solo ed esclusivamente alla presa elettrica. Inoltre, anche le batterie considerate sicure nel richiamo di giugno 2016 potrebbero essere difettose. Per riconoscere se la batteria è soggetta al richiamo bisogna identificarla attraverso il codice a barre stampato sulla parte posteriore. Nelle batterie richiamate il codice numerico inizia con queste sequenze: 6BZLU, 6CGFK, 6CGFQ, 6CZMB, 6DEMA, 6DEMH, 6DGAL e 6EBVA. Alternativamente è possibile verificare il tutto con il tool apposito disponibile sulla pagina ufficiale del richiamo.
Di seguito riporto i modelli coinvolti nel richiamo e ricordo che non tutti i portatili venduti sono soggetti al richiamo.
HP Compaq CQ45
HP Compaq CQ58
HP Envy dv6
HP Pavilion 14 / Pavilion 15 / Pavilion 17
HP Pavilion g4 / Pavilion g6 / Pavilion g7
HP 240 / HP 245 / HP 246
HP 450 / HP 455
HP 650 / HP 655
HP 250 G1 / HP 255 G1
HP 1000 / HP 2000
HP ProBook 440 G0 / ProBook 440 G1 / ProBook 445 G1
HP ProBook 450 G0 / ProBook 450 G1 / ProBook 455 G1
HP ProBook 470 G0 / ProBook 470 G1 / ProBook 470 G2
HP ProBook 4440s / ProBook 4441s / ProBook 4445s / ProBook 4446s
HP ProBook 4540s / ProBook 4545s
L'agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti un sito per generare e conservare le fatture elettroniche.
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 17/06/2014 e la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18E del 24/06/2014 dice che le fatture elettroniche devono essere conservate sia dai soggetti attivi che passivi in modo tale che siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e delle relative regole tecniche (DPCM 3 dicembre 2013 in materia di sistemi di conservazione) e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità; la tecnica di conservazione usata, inoltre, dovrà fare in modo che siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste. Il Dlgs 127/15 relativo alla ‘Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23′ (clicca qui per visualizzare il testo in G.U.) all’articolo 1 (Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati) ha stabilito che ‘A decorrere dal 1° luglio 2016, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche‘. Il servizio in questione è disponibile a questo indirizzo:
https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/
L’accesso è riservato ai possessori di SPID o di CNS (firma digitale). Il servizio può essere utilizzato dai soggetti che hanno emesso le fatture elettroniche (siano essi imprenditori, professionisti o amministratori di società), ma non da soggetti diversi dall’emittente, ovvero per delega o per conto di terzi. I documenti fiscali caricati su questo server, saranno conservati per 15 anni. Ovviamente è obbligatorio che la fattura da conservare sia sottoscritta digitalmente, come previsto dalla normativa che regola la trasmissione delle fatture destinate alla Pubblica Amministrazione.
https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/
L’accesso è riservato ai possessori di SPID o di CNS (firma digitale). Il servizio può essere utilizzato dai soggetti che hanno emesso le fatture elettroniche (siano essi imprenditori, professionisti o amministratori di società), ma non da soggetti diversi dall’emittente, ovvero per delega o per conto di terzi. I documenti fiscali caricati su questo server, saranno conservati per 15 anni. Ovviamente è obbligatorio che la fattura da conservare sia sottoscritta digitalmente, come previsto dalla normativa che regola la trasmissione delle fatture destinate alla Pubblica Amministrazione.
My TIM mobile, app per smartphone e tablet di TIM che non funziona mai.
Questa APP che dovrebbe farti vedere il tuo credito residuo, le offerte di TIM per te, il controllo dei costi e tutto della tua linea, non funziona MAI. Dato che avevo perso la pazienza nell'aspettare che un giorno la TIM risolvesse il problema, ho dedicato il mio tempo a smanettare e cercare di capire perchè prima funzionava e poi di colpo non si apre più, sia con il wifi che sotto rete TIM. Il problema l'ho risolto passando sotto rete TIM dalla rete 4G alla rete 3G, quindi ho aperto l'APP che magicamente si è aperta, poi l'ho richiusa e rimesso la rete 4G. Adesso My TIM mobile funziona benissimo.
Comunicazione ad aziende e professionisti che usano ancora WINDOWS XP e WINOWS VISTA.
Secondo il Dlgs 196-03, Windows XP, sia nella versione Home che Professional e Windows Vista, per i quali non vengono più rilasciati aggiornamenti dalla Microsoft, non rispondono più agli obblighi di sicurezza di cui all’art. 31, ai requisiti minimi di sicurezza ex art 34 e all’allegato B dello stesso decreto (TU tutela dati personali) . Chi usa ancora questo sistema operativo quindi si espone sia alle relative sanzioni amministrative che alle possibili richieste risarcitorie nel caso di perdita dati o altri trattamenti non consentiti. Il risarcimento viene chiesto ex art 2050 cc e i danni non patrimoniali ex art 15 stesso decreto.
La Cassazione si è espressa alle offese su FACEBOOK.
Con sentenza n. 50 del 2 gennaio 2017, la Corte Suprema di Cassazione si è espressa riguardo le offese avvenute tramite social network, ovvero FACEBOOK, dichiarando espressamente che si tratta di: " DIFFAMAZIONE AGGRAVATA". Offendere attraverso i social network può essere considerata a tutti gli effetti diffamazione aggravata, con una pena che va da 6 mesi a 3 anni di reclusione o una multa che parte da un minimo di 516 Euro. Vi sono moltissime persone che, dietro un monitor, si sentono libere di dare sfogo a modi incivili e spesso gratuiti, tenendo comportamenti che mai adotterebbero di persona. Offendere via Facebook, o attraverso qualsiasi altro social netwok, può costare caro, e con sentenza n. 50 del 2 gennaio 2017, la Corte Suprema di Cassazione ha fatto un primo passo, verso la sensibilizzazione di molti utenti che considerano il web uno spazio in stile Far West nel quale dare sfogo a qualsiasi istinto, forti di una importante componente di anonimato o presunto tale. I social network sono però molto diversi dalle piazze virtuali usati in passato, dove ci si iscriveva con nick difficilmente riconducibili ad una persona. Oggi ci si iscrive con nome, cognome e una grande varietà di foto a corredo, rendendo di fatto univocamente identificata la persona che scrive e, in generale, posta. La Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile l'articolo 595 del Codice Penale in caso di diffamazione qualora il reato sia commesso sui social network.
Cosa dice la legge, Capo II: DEI DELITTI CONTRO L’ONORE, articolo 595 del Codice Penale:
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente*, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
Con articolo precedente, si intende il numero 594 che riguarda l'ingiuria:
Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.
La pena prevista consiste nella reclusione da 3 mesi a 6 anni, oppure una multa non inferiore a 516 Euro.
L'ingiuria consiste nell'offesa all'onore o al decoro di una persona presente, mentre diventa diffamazione quando la persona offesa non è fisicamente presente e l'offesa avviene comunicando con più persone, ledendone comunque l'onore o il decoro. Insultare una persona via Facebook viene quindi considerata diffamazione perché vi è assenza fisica della persona, che diventa aggravata perché l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, estendendo quindi la diffamazione ad un pubblico che può essere potenzialmente vastistissmo. (Facebook ha un milardo e 790 milioni di utenti attivi mensilmente, dati novembre 2016). La pena prevista, qualora il diffamato decidesse di procedere legalmente vincendo la causa, consiste nella reclusione da 3 mesi a 6 anni, oppure una multa non inferiore a 516 Euro. Un messaggio chiaro quindi, un primo passo verso una auspicabile consapevolezza che non tutto è possibile dietro a un monitor.
Cosa dice la legge, Capo II: DEI DELITTI CONTRO L’ONORE, articolo 595 del Codice Penale:
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente*, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
Con articolo precedente, si intende il numero 594 che riguarda l'ingiuria:
Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.
La pena prevista consiste nella reclusione da 3 mesi a 6 anni, oppure una multa non inferiore a 516 Euro.
L'ingiuria consiste nell'offesa all'onore o al decoro di una persona presente, mentre diventa diffamazione quando la persona offesa non è fisicamente presente e l'offesa avviene comunicando con più persone, ledendone comunque l'onore o il decoro. Insultare una persona via Facebook viene quindi considerata diffamazione perché vi è assenza fisica della persona, che diventa aggravata perché l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, estendendo quindi la diffamazione ad un pubblico che può essere potenzialmente vastistissmo. (Facebook ha un milardo e 790 milioni di utenti attivi mensilmente, dati novembre 2016). La pena prevista, qualora il diffamato decidesse di procedere legalmente vincendo la causa, consiste nella reclusione da 3 mesi a 6 anni, oppure una multa non inferiore a 516 Euro. Un messaggio chiaro quindi, un primo passo verso una auspicabile consapevolezza che non tutto è possibile dietro a un monitor.
Spotify FREE danneggia gli hard-disk HDD e SSD.
Spotify team ha rilasciato una patch che corregge il problema delle scritture infinite su disco. La versione 1.0.42 è disponibile e l'installazione del pacchetto può essere forzata manualmente attraverso la schermata Informazioni su Spotify che si trova nel Menu Aiuto. Nella finestra è sufficiente cliccare su "È disponibile una nuova versione di Spotify (1.0.42.151). Alcuni utenti di Spotify FREE hanno riportato un grave bug sui client desktop che provocava la scrittura di centinaia di GB di dati in un'ora sugli Hard-Disk. Nel corso del tempo l'operazione avrebbe potuto accorciare la durata della stessa unità, soprattutto nei casi in cui si utilizza un SSD. Pare che il problema fosse la gestione di alcuni file di database.
Conoscere il credito telefonico con un operatore Vodafone, adesso costa 2 euri.
Da settembre 2016, il servizio 414 di Vodafone è diventato a pagamento, ma non è l’unico. Chiamare un operatore per conoscere il credito residuo o lo stato dei contatori ora costa 2 Euri. Il costo esagerato sarà addebitato dallo stesso operatore al momento della chiamata, come comunicato prima della scelta. Quindi se vorrete conoscere il credito residuo o lo stato dei contatori a voce da un operatore del 190 vi costerà 2 Euro a chiamata. Per conoscerlo gratuitamente, si può utilizzare il sito web, l’applicazione mobile o chiamando il 190 digitando però i tasti 1 e 2 e non selezionando la voce Operatore. Fate attenzione quindi al modo con cui volete conoscere il vostro credito e lo stato dei contatori.
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