Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 17/06/2014 e la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18E del 24/06/2014 dice che le fatture elettroniche devono essere conservate sia dai soggetti attivi che passivi in modo tale che siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e delle relative regole tecniche (DPCM 3 dicembre 2013 in materia di sistemi di conservazione) e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità; la tecnica di conservazione usata, inoltre, dovrà fare in modo che siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste. Il Dlgs 127/15 relativo alla ‘Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23′ (clicca qui per visualizzare il testo in G.U.) all’articolo 1 (Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati) ha stabilito che ‘A decorrere dal 1° luglio 2016, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche‘. Il servizio in questione è disponibile a questo indirizzo:
https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/
L’accesso è riservato ai possessori di SPID o di CNS (firma digitale). Il servizio può essere utilizzato dai soggetti che hanno emesso le fatture elettroniche (siano essi imprenditori, professionisti o amministratori di società), ma non da soggetti diversi dall’emittente, ovvero per delega o per conto di terzi. I documenti fiscali caricati su questo server, saranno conservati per 15 anni. Ovviamente è obbligatorio che la fattura da conservare sia sottoscritta digitalmente, come previsto dalla normativa che regola la trasmissione delle fatture destinate alla Pubblica Amministrazione.
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